domenica 23 maggio 2010

22 aprile 2010 , processo di Cassazione per lo sfregio in Marmolada (estate 2005): la società funivie Tofane-Marmolada definitivamente condannata

A distanza di due anni dalla pubblicazione del primo nostro post relativo allo "sfregio della Marmolada" con soddisfazione, alleghiamo sotto il comunicato di Mountain Wilderness , dove si comunica che gli imputati sono stati condannati anche al terzo grado di giudizio.
Le foto: slideshow

" Il 22 aprile a Roma si è tenuta l’udienza in Cassazione contro Mario Vascellari, presidente della società Funivie Tofane-Marmolada Spa e Luciano Soraru, caposervizio degli impianti sciistici della Marmolada, imputati perché in concorso tra loro realizzavano, senza autorizzazione, la pista di cantiere nel ghiacciaio della Marmolada che porta a Punta Rocca, area di interesse pubblico (D.M. del 9.9.1956) e area SIC (25.03.2004), per il reato previsto e punito dal c.p, art. 734, alterando la bellezza naturale del ghiacciaio. Gli imputati erano ricorsi al terzo grado di giudizio perché condannati anche in appello a Trento il 24 giugno 2009, dopo aver subito la prima condanna dal Tribunale di Trento, sezione distaccata di Cavalese, il 4 febbraio 2008, con sentenza depositata l’11 marzo 2008.La sentenza della Cassazione costruisce un nuovo percorso nella tutela dell’ambiente in quanto innova la lettura qualitativa del “paesaggio”. Il paesaggio non è da intendersi solo “nel suo significato riduttivo e tradizionale di contemplazione di ambiti

Marmolada, punta Rocca e a dx lo "sfregio" della pista scavata nel ghiacciaio
naturali di non comune bellezza, ma di godimento complessivo che l’uomo trae dal contesto ambientale quando di quest’ultimo non siano stati stravolti o annullati i suoi aspetti qualificanti”. Quindi, in una più ampia accezione, il paesaggio non consisterebbe nella sola fisionomia assunta dal territorio, in continua mutazione spaziale e temporale, visivamente percepibile, ma anche in ogni altra sensazione avvertibile con i sensi, vale a dire i profumi, i rumori, perfino il silenzio, che di quella determinata forma territoriale sarebbero l’immediata, inconfondibile e tipica risultante.E’ stato inoltre confermato che un ghiacciaio è un “patrimonio pubblico”, primo ciclo dell’acqua, un “santuario”, stabilendo come il silenzio delle autorità pubbliche non scusi alcun comportamento illecito. Altro passaggio fondamentale, che non solo consolida ma anche costruisce nuova giurisdizione, sta nell’accettazione dell'associazione Mountain Wilderness come parte civile, con un risarcimento danni confermato in 25.000 €. La stessa associazione ha avuto il diritto di costituirsi parte civile a nome della Provincia Autonoma di Trento, ritenendo doveroso tutelare l’ente ed i cittadini rappresentati davanti al grave danno ambientale perpetuato; le associazioni ambientaliste quindi potranno sostituire gli enti pubblici che riterranno di non doversi tutelare in presenza di atti illeciti verso il territorio. Alla provincia di Trento, grazie all'associazione Mountain Wilderness, è stato riconfermato, come da sentenza di appello, il risarcimento di 50.000 € di danni.Si tratta di un'importante vittoria giudiziaria e politica di Mountain Wilderness e di tuttol’ambientalismo nazionale. Con questa definitiva pronuncia della Cassazione, per la prima volta in Italia, vengono sanzionati precisi reati paesaggistici e specialmente si riconosce ad un'associazione ambientalista il diritto al risarcimento morale, nonché il diritto di tutelare la collettività intera quando l’ente pubblico -nella fattispecie la provincia Autonoma di Trento- in modo scandaloso decide di rimanere assente dalla scena nella quale si difende il territorio, in questo caso l’ultimo grande ghiacciaio delle Dolomiti.
Il Consiglio direttivo di Mountain Wilderness Italia "

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